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Friday, May 20, 2022

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Pensione scuola: quando si può restare in servizio fino a 71 anni?

Il trattenimento in servizio non può più essere chiesto se non dai lavoratori che non hanno maturato diritto alla pensione.

Con la riforma della pubblica amministrazione il trattenimento in servizio oltre i 67 anni è stato quasi del tutto abolito e lasciato in vigore solo per permettere, a chi non li ha raggiunti entro i 67 anni, di centrare i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci scrive:

Buona sera,sono una collaboratrice scolastica, avrei bisogno di un informazione,io nel 2022 compio 67 anniquindi dovrei andare in pensione, ma avendo più di 5anni di contributi versati a partire dal 1996 esiste la legge che si può rimanere in servizio fino a 71? Grazie desidererei una risposta

In servizio fino a 71 anni

Al compimento dei 67 anni i dipendenti della pubblica amministrazione sono posti a riposo d’ufficio obbligatoriamente. Non è più possibile, quindi, chiedere il trattenimento in servizio a meno che al compimento dell’età indicata il lavoratore non ha raggiunto il diritto alla pensione.

In quali casi, quindi, il trattenimento in servizio può essere richiesto e accordato?

Nel caso che al compimento dei 67 anni il lavoratore non ha maturato almeno i 20 anni di contributi che gli permettono l’accesso alla pensione di vecchiaia può richiedere il trattenimento in servizio a patto che maturi il requisito contributivo richiesto entro il compimento dei 71 anni.

Nel caso, invece, che il lavoratore al compimento dei 67 anni ha tutti i contributi versati a partire dal 1996 e pur avendone maturati 20 anni non riesce ad andare in pensione di vecchiaia. Per chi ricade interamente nel sistema contributivo, infatti, oltre ai 67 anni di età ed ai 20 anni di contributi è richiesto anche che l’assegno di pensione spettante sia di un importo non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale INPS, Se a mancare è il requisito dell’importo dell’assegno, quindi, il lavoratore può permanere in servizio fino al compimento dei 71 anni. Ma questo si applica solo ai lavoratori che non hanno nessun contributo versato prima del 1996.

Un altro caso in cui il trattenimento in servizio può essere richiesto è qualora il lavoratore, avendo contributi che ricadono interamente nel sistema contributivo (versati a partire dal 1996) non raggiunge i 20 anni di contributi minimi richiesti ma ne ha versati almeno 5 anni per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni: in questo caso, non avendo raggiunto il requisito anagrafico necessario (71 anni) può permanere in servizio per altri 4 anni.

Per quanto riguarda, quindi, la sua domanda può permanere in servizio solo un caso: non deve aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria. Se, invece, ha contributi versati prima del 1996 e ne ha maturati almeno 20 anni deve andare in pensione. Così come, deve andare in pensione, anche  se, pur avendo tutti i contributi versati dopo il 1996 ne ha almeno 20 anni e l’assegno spettante supera di 1,5 volte l’assegno sociale INPS.

I 5 anni di contributi versati a partire dal 1996 non sono un requisito per il trattenimento in servizio se si hanno contributi versati prima di quella data.

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